1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.