Art. 11
Modalitą di impiego delle assegnazioni
1. Le Province, i Comuni e le Comunitą montane iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, pił capitoli di spesa, distinti - in conformitą a quanto indicato dai sopracitati articoli 5, 6, 7 e 8 - secondo le finalitą previste nel provvedimento di concessione dei fondi.