Art. 6
Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 37.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 10.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
c) ( ABROGATA ).
3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989