Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 6
 Trasferimenti ai Comuni
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 10.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
c) ( ABROGATA ).

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989