Art. 44
Strutture assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, č autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.