Art. 19
Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitą previste dagli articoli 88 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989, e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 13.500 milioni ciascuno.
2. Le annualitą relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 13.500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 13.500 milioni per l' anno 2009.
3. L' onere complessivo di lire 67.500 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.