Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Interventi d' ufficio
in materia di bellezze naturali
(programma 1.1.1.)
1. Per provvedere agli eventuali interventi relativi alle demolizioni d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, previste dal combinato disposto di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, e all' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 2340 (1.2.141.2.06.29) con la denominazione << Spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto capitolo 2340 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
Art. 22
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, è autorizzata - per il settore agricolo - la spesa complessiva, di lire 1.467 milioni per l' anno 1988, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
- lire 892 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 1;
- lire 135 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 3;
- lire 376 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 5;
- lire 64 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono istituiti alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7488 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento dell' infrastruttura rurale - quota regionale - (art. 2, paragrafo 1, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 892 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7490 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso l' attuazione della ricomposizione fondiaria, ivi compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole - quota regionale - (art. 2, paragrafo 3, Regolamento CEE, n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 135 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7492 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento delle superfici agricole di proprietà privata - quota regionale - (art. 2, paragrafo 5, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 376 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7494 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento e la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l' agriturismo - quota regionale - (art. 2, paragrafo 6, Regolamento CEE n. 1401) >> e con lo stanziamento di lire 64 milioni per l' anno 1988.

Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010