Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1988- 1990
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1988
Art. 10
 
1. Nella tabella << C >> - 2 lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene stralciato il capitolo 4854 con l' importo di lire 700 milioni e lo stanziamento del capitolo 1082 viene modificato in lire 62.733.890.581.
Art. 11
 
1. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalitą previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, vengono elevate di lire 106.600 per ciascuno degli anni medesimi, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
2. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
3. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Art. 12
 
1. Alla copertura della spesa di lire 18.415.100.000 - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 15.505.100.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con i successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 (lire 2.910 milioni), si provvede:
a) per lire 8.075 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 7.191.100.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 750 - lire 1.700 milioni, di cui lire 500 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 932 - lire 1.450 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 933 - lire 541.600.000 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 934 - lire 1.900 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 16 febbraio 1988;
- capitolo 2814 - lire 1.000 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 7055 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 128 del 4 marzo 1988;
- capitolo 7164 - lire 499.500.000, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;
c) per le restanti lire 3.149 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 23 marzo 1988, rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 giugno 1988.

2. Alla copertura della maggior spesa di lire 1.050 milioni per l' anno 1989 previste dagli articoli 13 e 18, si provvede con le disponibilitą derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
3. Alla copertura della maggior spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990 previste dall' articolo 13, si provvede con le disponibilitą derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).