Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 31
 Difesa del suolo
(programma 1.4.2.)
1. Per provvedere all' eventuale esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 4172 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (spesa obbligatoria) >>.
2. Il predetto capitolo 4172 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.