Art. 28
1.
I commi 1 e 2 dell'
articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni. >>.
2. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 1, fanno carico al capitolo 2635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988; nella denominazione del precitato capitolo 2635 la locuzione << all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo >> viene sostituita dalla locuzione << al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso >>.