Art. 25
Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.5.)
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7486 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: << Indennitā agli allevatori di animali riscontrati contaminati da radioattivitā dopo il 2 maggio 1986 ed alle cooperative tra gli stessi costituite >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo da capitolo 7164 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.