Art. 21
Centro regionale per la viticoltura ed enologia
(programma 3.1.4.)
1. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1962, n. 29, al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, a copertura delle ulteriori spese sostenute e da sostenere per la gestione del Centro stesso fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, e del conseguente subentro di cui all' articolo 2, II comma, della medesima legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito, alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.4. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7322 (2.1.162.2.10.10) con la denominazione << Contributo integrativo straordinario al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.