Art. 20
Intervento a favore dei caseifici
(programma 3.1.3.)
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.407 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7119 del precitato stato di previsione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.