Art. 16
Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti
(programma 2.3.1.)
1. Per provvedere all' erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualitą scadute, conformemente a quanto disposto dall' articolo 3, commi 1 e 2, della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, č autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 č istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5716 (2.1.232.3.06.04) con la denominazione: << Erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualitą scadute ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1988.