Art. 13
Interventi d' ufficio
in materia di bellezze naturali
(programma 1.1.1.)
1. Per provvedere agli eventuali interventi relativi alle demolizioni d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, previste dal combinato disposto di cui all'
articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, e all'
articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, č istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 2340 (1.2.141.2.06.29) con la denominazione << Spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell'
articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto capitolo 2340 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero delle spese sostenute dall' Amministrazione regionale per gli interventi di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, č istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1075 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell'
articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 >>.