Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 11
 
1. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalitą previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, vengono elevate di lire 106.600 per ciascuno degli anni medesimi, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
2. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
3. Le annualitą successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.