Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.
Art. 13
 
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all' articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, in conformitą all' ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.