Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.
Art. 10
 
1. All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzione di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
2. All' articolo 17, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << , con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, >> sono sostituite dalle parole << , con qualifica funzionale non superiore a consigliere, >>.