Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 2
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 5
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 4 è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con apposito bando sono individuati le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 8, comma 35, L. R. 25/2016
3Comma 2 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
4Comma 3 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 7
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.2 - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5773 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione << Assegnazioni alle Province per l' erogazione di contributi alle scuole ed agli istituti privati di musica per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 170 milioni per l' anno 1988.
3. All' onere di lire 170 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4. All' onere di lire 170 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.