Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2004

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 4
 
1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l' ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 37/1993