1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l' ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.