Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2004

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a societā edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della societā cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 3, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 67, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 73, L. R. 13/1998
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 23, L. R. 19/2004