Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2004

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina dall' articolo 140, comma 68 e seguenti della L.R. 13/98.
Art. 1
2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della società cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 3, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 67, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 73, L. R. 13/1998
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 23, L. R. 19/2004
Art. 3
 
1. In deroga al limite fissato dall' articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.
Art. 4
 
1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l' ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 7
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII il capitolo 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione << Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul medesimo capitolo 9314 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1538 dell' entrata.