Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2004

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 3
 
1. In deroga al limite fissato dall' articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.