Art. 4
1. Per le finalitā previste dall' articolo 1 č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, č istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6215 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a sostegno della promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale di autonomia >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. All' onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4. All' onere di lire 500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.