Art. 2
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
2 Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3
Ente per lo sviluppo dell' artigianato
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/1993
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989
2 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 5
(Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 6
Agenzia regionale per l'impiego
1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.
2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
2 Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998