Art. 2
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
2 Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993