Legge regionale 11 giugno 1988 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 6

1. In via d' interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei Direttori regionali, dei Direttori degli enti regionali, dei Direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 21

(1)

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 compreso della presente legge si applicano anche ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora non siano già iniziate le relative prove d' esame.

Note:

Articolo interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 13/1989

Art. 22

1. Ai fini dell' ammissione ai concorsi interni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale riassunto in servizio ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, viene valutata l' anzianità maturata presso l' Amministrazione regionale e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 24

1. All' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

<< Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207. >>.

Art. 25

(3)(5)(8)(9)(10)(11)(12)

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l' Amministrazione regionale è autorizzata all' assunzione di personale con contratto a tempo determinato:

a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell' assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l' assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;

b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.

(4)(6)

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell' assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto.

(1)(7)

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall' ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d' impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 13/1989

Parole aggiunte al comma 6 da art. 22, comma 2, L. R. 13/1989

Il "congedo ordinario" si intende sostituito con le "ferie", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1997

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 9, L. R. 31/1997

Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 31/1997

Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 2, L. R. 31/1997

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 46, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, comma 4, L. R. 10/2002

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 10/2002

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 27

1. L' articolo 49 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

<< Art. 49

1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.

2. La Regione provvede alla formazione ed all' aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di una o più adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale regionale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali nonché l' incremento della managerialità pubblica dei dirigenti, accordando altresì permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.

4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.

5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.

6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.

7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.

8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione. >>.

Art. 28

1. All' articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la frase: << Sono pure a carico dell' Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti dall' uso dell' arma in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale regionale. >>

Art. 29

1. All' articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

<< Risultano altresì a carico dell' Amministrazione regionale le spese relative all' iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286. >>.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 32

1. Il primo comma dell' articolo 105 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dai seguenti:

<< I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.

Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.

Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 33

1. All' articolo 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, da ultimo modificato con l' articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, l' indennità di lire 450.000 è elevata a lire 500.000.

Art. 34

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 35

1. Dopo l' articolo 113 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

<< Art. 113 bis

1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.

2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali. >>.

Art. 36

1. All' articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il terzo comma è sostituito dal seguente:

<< Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 800 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione. >>.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 39

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 13/1989

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 44

1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.

2. La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 45

1. All' articolo 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

<< A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138. >>.

Art. 46

1. All' articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall' articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole << cui è affidata la direzione >> sono aggiunte le parole << o l' assistenza >>.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 25/2016

Art. 48

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 50

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 52

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 53

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 55

1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56

1. Nell' ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.

(2)

2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 20/1996

Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 31/1997

Art. 57

1. Al personale che venga riammesso in servizio ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, viene attribuito alla data di riammissione uno stipendio corrispondente alla somma dello stipendio iniziale e della quota salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

(1)

2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d' impiego.

3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di cessazione del precedente rapporto d' impiego.

4. Ai fini dell' applicazione del suddetto articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s' intende lo stipendio iniziale attribuito alla data di riammissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 20/1996

Art. 58

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 16 bis

1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:

a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;

b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;

c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;

d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;

e) matrimonio;

f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;

g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;

h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;

i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.

3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.

4. L' anticipazione della buonuscita è concessa, per le finalità di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi già verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera t), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 60

1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole << Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi >> sono aggiunte le parole << dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81. >>.

Art. 61

1. All' articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, così come sostituito dall' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola << mensilmente >> è sostituita dalla parola << semestralmente >>.

Art. 62

1. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e pubblicità all' azione amministrativa, l' Assessore delegato agli affari del personale presenterà al Consiglio regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione contenente informazioni e dati sull' attività di amministrazione del personale svolta nell' anno precedente, avanzando eventuali progetti per una razionalizzazione dell' organizzazione del lavoro, della produttività e su tutte le altre misure dirette a migliorare l' efficacia dell' attività amministrativa e l' efficienza degli uffici.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 31/1996

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017

Art. 64

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017

Art. 65

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 27/2017

Art. 66

1. Quando leggi o regolamenti prevedono l' emanazione di decreti o comunque provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in relazione alla materia del personale e dell' organizzazione regionale, la relativa competenza si intende attribuita all' Assessore delegato agli affari del personale.

Art. 67

1. I posti della qualifica di dirigente portati in aumento dall' articolo 259, tabella << A >>, delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, vengono conferiti con effetto dal 1 gennaio 1989.

2. Ai sensi del quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 54, per data di entrata in vigore della legge di riforma si intende la data del 1 gennaio 1989.

Art. 68

1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell' Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali; nell' ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all' articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

2. Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell' entrata in vigore delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8.

Art. 69

1. I vincitori dei concorsi interni per titoli per l' accesso alla qualifica funzionale di dirigente, banditi con DPGR 4 gennaio 1988, n. 1/Pres., e con DPGR 4 gennaio 1988, n. 2/Pres., sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che vengono collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d' ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.

Art. 70

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 8/1991

Art. 71

(1)

1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1 gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella << C >> allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all' articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.

3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

(2)(3)(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002

Art. 72

1. I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 73

1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5, punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

(1)

2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.

4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella B allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

(2)

5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).

(3)

Note:

Comma 1 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 13/1989

Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989

Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991

Art. 74

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera per lo svolgimento, presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.

2. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.

3. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.

5. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993

Art. 76

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, e dal corrispondente carico di bilancio per gli anni successivi.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5 e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) capitolo 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l' anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) capitolo 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l' anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

c) capitolo 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l' anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 157, dopo la locuzione << lavori svolti in economica >> viene inserita la locuzione << e al porto d' armi delle guardie forestali >>.

5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) capitolo 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

b) capitolo 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

6. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 38 e 39 e dell' articolo 40, comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) capitolo 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l' anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) capitolo 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 50 fanno carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato capitolo 167, viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

10. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) capitolo 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l' anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) capitolo 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l' anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

c) capitolo 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l' anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. Per le finalità previste dall' articolo 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 228 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione: << Spese per l' affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

13. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 228 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

14. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:

a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l' anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli, vengono così elevati:

a) capitolo 150 - lire 1.850 milioni;

b) capitolo 152 - lire 430 milioni;

c) capitolo 153 - lire 20 milioni;

d) capitolo 154 - lire 1.025 milioni;

e) capitolo 155 - lire 610 milioni;

f) capitolo 157 - lire 70 milioni;

g) capitolo 158 - lire 260 milioni;

h) capitolo 160 - lire 60 milioni;

i) capitolo 163 - lire 70 milioni;

l) capitolo 167 - lire 2 milioni;

m) capitolo 168 - lire 20 milioni;

n) capitolo 228 - lire 50 milioni.

16. All' onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:

a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

Art. 77

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.