Art. 71
1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1 gennaio 1989 il maturato di anzianitą viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianitą di cui alla tabella << C >> allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'
articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.
2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianitą di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'
articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002