Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 71
2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianitą di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002