1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell' Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali; nell' ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennitą di cui all'
articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.