Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 6
 
1. In via d' interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei Direttori regionali, dei Direttori degli enti regionali, dei Direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.