Art. 57
2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d' impiego.
3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di cessazione del precedente rapporto d' impiego.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 20/1996