Art. 56
1. Nell' ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.
2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 20/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 31/1997