1. Ai fini dell' applicazione dell'
articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attivitą di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.