Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 44
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attivitą di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.