Art. 25
1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l' Amministrazione regionale è autorizzata all' assunzione di personale con contratto a tempo determinato:
a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell' assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l' assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;
b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell' assenza facoltativa di cui all'
articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'
articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto.
3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall' ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d' impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.
6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 13/1989
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 22, comma 2, L. R. 13/1989
3 Il "congedo ordinario" si intende sostituito con le "ferie", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1997
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 9, L. R. 31/1997
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 31/1997
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 2, L. R. 31/1997
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 46, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007