Art. 21
1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 compreso della presente legge si applicano anche ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora non siano gią iniziate le relative prove d' esame.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 13/1989