﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 30 maggio 1988

      , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme modificative e integrative di  leggi  regionali  in materia di edilizia residenziale pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli  interventi  già  ammessi  ai  contributi  di edilizia agevolata e  convenzionata,  previsti  dalla  legge regionale 1 settembre  1982,  n.  75,  ovvero  ai  &lt;&lt;   Buoni Casa  &gt;&gt;, e  non  ancora  archiviati  o  comunque  dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli  articoli  92, 93 e 121 della legge regionale 1 settembre 1982,  n.  75,  e dell' articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n.  67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini   fissati   dai   Direttori   provinciali   per   la presentazione dei documenti, ovvero di quelli  previsti  per la presentazione di contratti di mutuo, di  compravendita  o della  dichiarazione  di  regolare  esecuzione,  ovvero   il mancato  rispetto  dei  limiti   di   superficie   o   della caratteristica di non lussuosità delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini  per  la  presentazione  del certificato di abitabilità o del  contratto  definitivo  di mutuo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In via transitoria, per  gli  interventi  di  edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase  della  liquidazione  finale  del  contributo,  è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi  hanno  conseguito  la maggiore   età   dopo   la   data   di   riferimento    per l' accertamento  dei  requisiti  soggettivi  ma  prima   del verbale di assegnazione dell' alloggio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p></body></html>