﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 30 maggio 1988

      , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme modificative e integrative di  leggi  regionali  in materia di edilizia residenziale pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le  disposizioni  della  presente  legge  concernenti l' edilizia convenzionata ed agevolata trovano  applicazione per gli interventi la cui domanda di  contributo  sia  stata presentata dopo l' entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È tuttavia data facoltà  anche  agli  operatori  che abbiano  presentato   la   domanda   di   contributo   prima dell' entrata in vigore della presente legge, e per i  quali non sia ancora esecutivo il  provvedimento  di  liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l' applicazione  in loro favore delle  disposizioni  più  favorevoli  contenute nella presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I tassi di interesse della anticipazioni  concesse  ai sensi dell' articolo 94 della legge  regionale  1  settembre 1982, n. 75,  delle  quali  non  sia  ancora  cominciata  la restituzione,  e  riguardanti  gli  interventi  di  recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall' articolo 19  della  legge regionale  29  aprile  1986,  n.  18,  su  richiesta   degli operatori interessati,  a  condizione  che  non  sia  ancora intervenuto  il  provvedimento  di  liquidazione  definitiva dell' anticipazione.    Le    domande    devono    pervenire all' Amministrazione  regionale  entro   30   giorni   dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino  Ufficiale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Alle stesse condizioni di cui al comma 3  è  altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all' articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982,  n. 75, anche in favore delle imprese e delle  cooperative  già ammesse ad  interventi  di  edilizia  convenzionata  per  la realizzazione   di    progetti    finalizzati    ai    sensi dell' articolo 44 della stessa legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p></body></html>