Art. 60
1. Per gli interventi gią ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ovvero ai << Buoni Casa >>, e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, č consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dell'
articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai Direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuositą delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilitą o del contratto definitivo di mutuo.
2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo, č consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore etą dopo la data di riferimento per l' accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell' alloggio.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.