<< I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei lavori pubblici su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontą del richiedente. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.