Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002
Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.
CAPO II
Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi su operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
2. Fra le attrezzature da ammettere al contributo di cui al comma 1, sono compresi anche gli arredi destinati all' attivitā dell' impresa beneficiaria.
Art. 11
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle societā che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la societā di locazione finanziaria, la quale č tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
1 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988
Art. 12
1. Alle domande presentate dal 1 gennaio 1987 dalle imprese di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dello stesso Capo II, fatti salvi i pareri espressi prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all' ammissione a contributo delle domande presentate ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni.