Art. 22
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, come successivamente modificate ed integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni, che devono iniziare i lavori di ricostruzione o di riparazione conseguenti ai danni prodotti dai citati eventi sismici del 1976 ovvero completare i lavori medesimi.