Art. 11
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all'
articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle societā che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la societā di locazione finanziaria, la quale č tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988