Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 7
Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici
1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l' inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.