Art. 6
Notificazione del pericolo a proprietari, possessori
e detentori di edifici siti in zone a rischio valanghivo
1. Ricevuta la informazione di cui gli articoli 2 e 3, il Sindaco notifica senza indugio l' esistenza dei pericoli ai proprietari e ad agli eventuali possessori e detentori degli edifici esistenti nelle zone segnalate, anche per mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento.
2. In caso di irreperibilitā di uno dei destinatari la notifica che lo riguarda avviene mediante pubblicazione degli atti all' albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili interessati e mediante affissione dell' avviso della pubblicazione in corso sull' ingresso principale dell' immobile.
3. La notificazione si intende eseguita ad ogni effetto di legge nei confronti delle persone indicate come proprietarie nel pubblico registro immobiliare, qualora al Comune non sia noto il proprietario effettivo.