Art. 22
Norma finanziaria
1.
All' onere complessivo di lire 1500 milioni, in termini di competenza, previsto dall' articolo 16 e dagli articoli dal 18 al 21 si provvede:
a) per lire 1200 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 14, Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
2. All' onere complessivo di lire 500 milioni, in termini di cassa, previsto dall' articolo 16 e dagli articoli dal 18 al 21 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.