Art. 21
Ricorsi
2. Avverso i provvedimenti del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria non è ammesso ricorso, davanti agli organi dell' Amministrazione regionale.
3. Rimane ferma l' esperibilità degli altri mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale dinanzi agli organi della giustizia amministrativa secondo le modalità e le condizioni previste dall' ordinamento vigente.