Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 12
1. Il Sindaco espleta l' istruttoria delle domande pervenute a norma dell' articolo 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare prevista dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l' ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all' articolo 6.
2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Comune approva ai sensi del successivo comma 5.
3. Il Comune adotta il programma degli interventi, che contiene:
a) l' elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) l' ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all' articolo 6, comma 4;
c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b).

4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del Comune e dell' avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all' albo del Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 3, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 37/1993