Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 44/1990
2 Integrata la disciplina della legge da art. 63, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina della legge da art. 67, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina della legge da art. 67, comma 5, L. R. 37/1993
5 Articolo 19 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 37/1993
6 Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 46/1993
7 Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2 bis, L. R. 46/1993 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 19/1995
8 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
10 Integrata la disciplina della legge da art. 42, comma 1, L. R. 40/1996
11 Integrata la disciplina della legge da art. 45, L. R. 40/1996
12 Integrata la disciplina dall' articolo 137, commi 33, 35 e 38 e dall' articolo 138, comma 10 della L.R. 13/98.
13 Integrata la disciplina della legge da art. 72, L. R. 9/1999
14 Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 7, L. R. 7/2000
15 Integrata la disciplina della legge da art. 55, comma 3, L. R. 7/2000
16 Integrata la disciplina della legge da art. 57, comma 1, L. R. 7/2000
17 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 4, comma 92, L. R. 1/2004
18 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 170, comma 1, L. R. 26/2012
19 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 4, comma 107, L. R. 27/2012
Art. 4
 Spesa ammissibile
2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:
a) nel limite del dieci per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3;
b) nel limite del sei per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 4.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 4 interpretato da art. 61, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 3 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 4 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
5 Comma 3 interpretato da art. 41, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 6
2. Il primo ordine di priorità è riferito all' intero ambito territoriale di cui all' articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.
4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:
a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;
d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
3 Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 28, comma 2, L. R. 48/1991
7 Comma 3 interpretato da art. 62, comma 1, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 2, L. R. 37/1993
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 3, L. R. 37/1993
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 37/1993
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 34, L. R. 13/1998
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 21, L. R. 13/2002
Art. 7
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale previsti dall' articolo 3, per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976:
a) per gli edifici ricadenti sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8;
a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8;
b) per ciascuna unità immobiliare compresa negli edifici ricadenti sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 4, in misura pari all' ottanta per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8. Il contributo in conto capitale non può comunque superare l' importo di lire 30 milioni per alloggio e di lire 6 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso di superficie non inferiore a dieci metri quadrati. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

2. I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi anche della quota relativa ai costi, quali risultano dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8, per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.
3. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo le opere di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b), nonché le eventuali opere di difesa dagli agenti atmosferici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 50/1990
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 4/2001
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 22/2010
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2012
Art. 8
1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell' edificio, anche per quanto concerne le parte comuni di edifici condominiali;
b) delle opere di completamento e degli impianti nonché di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 50/1990
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001
3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 12 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 53/1988
2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/1990
3 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/1990
4 Comma 8 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/1990
5 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/1990
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 94, comma 1, L. R. 50/1990
7 Comma 10 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 30/1992
8 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 37, L. R. 13/1998
10 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è corredata di un progetto di massima delle opere da realizzare ai fini della assegnazione dei fondi di cui all' articolo 13, comma 3, lettera a). Dell' avvenuta assegnazione è data comunicazione al soggetto interessato.
3. Il contributo è concesso dalla Segreteria generale straordinaria previa presentazione del progetto esecutivo approvato ai sensi dell' articolo 14 e, limitatamente agli interventi di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione dell' immobile all' uso pubblico per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. I fondi occorrenti per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), sono messi a disposizione dei Sindaci, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Per gli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettere a) e c), i fondi occorrenti sono messi a disposizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, quali funzionari delegati, con le modalità di cui al precedente comma 4.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 1, L. R. 40/1996
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 11
1. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli costanti in annualità per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 4, devono pervenire al Comune nel cui territorio l' immobile è ubicato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:
a) l' ubicazione certa, con i dati di identificazione catastale, dell' unità immobiliare, nonché la sua esatta consistenza e destinazione d' uso, ivi compresa l' indicazione, nel caso di edificio ad uso misto, che l' unità immobiliare fa corpo unico con l' edificio in cui è inserita;
b) il diritto di proprietà sull' unità immobiliare, con l' indicazione degli eventuali diritti reali di godimento gravanti sulla stessa;
c) le generalità dei proprietari dell' unità immobiliare;
d) la residenza;
e) le modalità di utilizzazione o la mancata utilizzazione dell' unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso, con riferimento specifico alle seguenti categorie definitorie:
1) utilizzazione effettiva condotta in modo continuativo da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro soggetto residente in forza di un rapporto di locazione o di affitto;
2) utilizzazione abituale con periodicità non superiore alla settimana;
3) mancata utilizzazione ovvero utilizzazione saltuaria o con periodicità ultrasettimanale;
f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l' accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni condominio concorrente al contributo in caso di edifici condominiali;
g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall' edificio.

3. Nel caso di domanda presentata a mezzo di procuratore, in luogo della dichiarazione di cui al precedente comma 2 è presentato un atto di notorietà reso al pubblico ufficiale abilitato a riceverlo da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 44/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 2, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 3, L. R. 50/1990
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 50/1990
5 Comma 4 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 9, L. R. 13/1998
Art. 12
1. Il Sindaco espleta l' istruttoria delle domande pervenute a norma dell' articolo 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare prevista dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l' ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all' articolo 6.
2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Comune approva ai sensi del successivo comma 5.
3. Il Comune adotta il programma degli interventi, che contiene:
a) l' elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) l' ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all' articolo 6, comma 4;
c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b).

4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del Comune e dell' avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all' albo del Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 3, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 13
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall' articolo 5.
2. Il programma di cui all' articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.
6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.
8. Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell' importo assegnato.
9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 3 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
3 Comma 4 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
4 Comma 5 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 4, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 67, comma 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 45, comma 2, L. R. 40/1996
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 4, comma 22, L. R. 12/2010
Art. 14
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 4/2001
Art. 15
2. Il Comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.
3. All' erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un' unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del Comune.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 100, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 70, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 40/1996
6 Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 5, comma 65, L. R. 4/2001
Art. 16
1. Al fine di sopperire alla spesa per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, come definita dall' articolo 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli interessati contributi annui costanti previsti dall' articolo 3, per un periodo di dieci anni, nella misura pari al dieci per cento della parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b).
2. I contributi in annualità costanti sono concessi dalla Segreteria generale straordinaria a seguito della presentazione da parte degli interessati della seguente documentazione:
a) copia conforme della domanda di contributo presentata ai sensi dell' articolo 11;
b) dichiarazione del Sindaco attestante l' importo delle opere di progetto ammesso a contributo, comprensivo delle spese generali e tecniche, nei limiti di cui all' articolo 4, e del contributo in conto capitale;
c) dichiarazione di inizio dei lavori.

3. L' erogazione dei contributi annui costanti è effettuata mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente ai soggetti beneficiari con scadenza fissa annuale a decorrere dall' anno di inizio dei lavori.
4. In caso di morte del soggetto beneficiario il contributo si trasferisce per le intere annualità residue in capo al successore che subentra nella proprietà dell' immobile.
5. In caso di alienazione dell' edificio prima dell' erogazione della decima annualità di contributo, questo è revocato, per le intere annualità residue, con effetto dalla data del negozio di alienazione.
6. Parimenti il contributo è revocato, per le intere annualità residue, in caso di cessione ad altro soggetto della quota di comproprietà intestata al nome del beneficiario prima dell' erogazione della decima annualità.
7. Il contributo è altresì revocato, per le intere annualità residue, nel caso in cui l' immobile sia assegnato a soggetto diverso dal beneficiario per effetto di un atto di divisione intervenuto prima dell' erogazione della decima annualità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 40/1996
Art. 18
2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell' immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.
3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell' immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall' evento.
4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l' emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull' immobile;
b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull' immobile;
c) degli assegnatari dell' immobile a seguito di divisione.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 69, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, L. R. 40/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 18, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 19, L. R. 13/1998
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 24/2005
6 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 2, L. R. 24/2005
Art. 19 bis
1. Le disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall' articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall' articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.
2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l' esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 37/1993
NORME FINANZIARIE
 
Art. 24
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9311 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione << Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul medesimo capitolo 9311 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.