Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
NORME FINANZIARIE
 
Art. 24
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9311 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione << Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul medesimo capitolo 9311 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.