Art. 8
Redazione dei progetti esecutivi
1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell' edificio, anche per quanto concerne le parte comuni di edifici condominiali;
b) delle opere di completamento e degli impianti nonché di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.
2. Il progetto è compilato con i prezzi unitari dei preziario regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stima del costo delle opere si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell' indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel preziario suddetto e alla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono state accertate in attuazione dell'
articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'
articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
3. Il progetto è altresì redatto nel rispetto dei parametri di convenienza tecnica ed economica e delle altre indicazioni stabilite in attuazione dell' articolo 4, terzo comma, lettera d), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 50/1990
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001
3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001