Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 6
2. Il primo ordine di priorità è riferito all' intero ambito territoriale di cui all' articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.
4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:
a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;
d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
3 Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 28, comma 2, L. R. 48/1991
7 Comma 3 interpretato da art. 62, comma 1, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 2, L. R. 37/1993
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 3, L. R. 37/1993
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 37/1993
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 34, L. R. 13/1998
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 21, L. R. 13/2002